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Dal 1° Ottobre l'APE cambia di nuovo

 Il 1 ottobre 2015 usciranno i decreti attuativi della legge 90/2013 (di conversione del Decreto Legislativo 63/2013). Ricordo che l’ultimo aggiornamento alla certificazione energetica c’è stato il 2 ottobre 2014, con la pubblicazione delle nuove UNI TS 11300:2014 parte 1 e 2 che hanno modificato il metodo di calcolo della prestazione energetica degli edifici, anche per quanto riguarda la certificazione energetica.
 

Le nuove disposizioni legislative in merito alla prestazione e certificazione energetica degli edifici riguarderanno sostanzialmente:

 

  • nuovo decreto requisiti minimi, contenente anche indicazioni sull’edificio di riferimento e sugli edifici a energia quasi zero
  • nuove linee guida per la certificazione energetica degli edifici, che tra le varie cose contiene il nuovo metodo per calcolare la classe energetica degli edifici e il nuovo aspetto grafico dell’APE.
  • decreto relazione tecnica di progetto, che fornisce al tecnico le indicazioni per la redazione della relazione di rispondenza alle prescrizioni sul contenimento dei consumi energetici degli edifici e dei relativi sistemi impiantistici.

 

l nuovo decreto requisiti minimi andrà a sostituire l’attuale DPR 59/2009 che ad oggi definisce i requisiti minimi e le metodologie per il calcolo della prestazione energetica degli edifici e degli impianti termici.

Tra gli argomenti trattati dal nuovo decreto cito i seguenti:

  • metodologie di calcolo della prestazione energetica degli edifici: raccomandazioni CTI 14/2013, UNI TS 11300 1-2-3-4 e UNI EN 15193 sui requisiti energetici per l’illuminazione
  • certificazione dei software commerciali per la certificazione energetica degli edifici
  • indici di prestazione energetica, tra cui EPH, EPC, EPW, EPV, EPL, EPT
  • edificio di riferimento, identico all’edificio da certificare tranne che per predeterminati parametri energetici ed impiantistici
  • edifici a energia quasi zero, quelli che rispettano contemporaneamente i requisiti del nuovo decreto (al 2019 per edifici pubblici e al 2021 per tutti gli altri edifici) e gli obblighi di integrazione delle fonti rinnovabili secondo il DLgs 28/2011
  • diagnosi energetica obbligatoria nel caso di ristrutturazione o nuova installazione di impianti termici con potenza termica nominale maggiore o uguale a 100 kW.

 

Questo nuovo decreto andrà a sostituire le vecchie linee guida sulla certificazione energetica, il decreto 26 giugno 2009. L’obiettivo è quello di uniformare le modalità di classificazione energetica degli edifici a livello nazionale e il modello di attestato di prestazione energetica APE.


Ecco le principali novità:

  • la classe energetica verrà calcolata sulla base dell’indice di prestazione energetica globale non rinnovabile dell’edificio di riferimento
  • le classi energetiche saliranno da sette a dieci, A4, A3, A2, A1, B, C, D, E, F, G e nel caso di edificio a energia quasi zero occorrerà spuntare una casella apposita
  • ci saranno ancora le raccomandazioni sugli interventi migliorativi
  • aggiornati i casi di esclusione dall’obbligo di dotazione dell’APE
  • sopralluogo obbligatorio
  • istituzione di un archivio di costi medi per la redazione dell’attestato di prestazione energetica (ENEA)
  • verrà istituito un catasto energetico unico nazionale, il sistema informativo nazionale APE (SIAPE), in cui verranno raccolti tutti gli attestati di prestazione energetica, anche quelli delle regioni che hanno una propria legislazione in materia.

 

Il sistema sanzionatorio fa riferimento all’articolo 15 del Dlgs 192/2005:

  • sanzioni a carico del certificatore (multa da 700 a 4.200 euro per un APE non corretto)
  • sanzioni a carico del direttore dei lavori (multa da 1.000 a 6.000 per la mancata presentazione dell’APE al Comune)
  • sanzioni a carico del costruttore/proprietario (multa da 3.000 a 18.000 euro in caso di mancata redazione dell’APE per edifici nuovi, ristrutturati, in affitto o messi in vendita).

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